Art. 20
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6
In vigore dal 21 feb 2018
Abrogazione
1. Il comma 3 dell' e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.
Note all':
- Si riporta il testo dell' del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata:
« (Assunzione degli impegni). - 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all' autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare nè a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, nè, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonchè, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti.
3. (Abrogato).
3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all', comma 2.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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