Art. 27

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6

In vigore dal 21 feb 2018
Relazione del Ministro dell'interno 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi. 2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonchè eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 (Art. 27 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo