Art. 22

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6

In vigore dal 21 feb 2018
Aggravanti per il reato di calunnia 1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 (Art. 22 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo