Art. 22
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6
In vigore dal 21 feb 2018
Aggravanti per il reato di calunnia
1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.
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