Art. 17

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6

In vigore dal 21 feb 2018
Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti 1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 (Art. 17 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo