Art. 18

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6

In vigore dal 21 feb 2018
Misure urgenti 1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall', comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge. 2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell' del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione». Note all': - Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell' del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 (Art. 18 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo