Art. 23

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6

In vigore dal 21 feb 2018
Norme transitorie 1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 (Art. 23 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo