Art. 24

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6

In vigore dal 21 feb 2018
Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale 1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: «a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia». Note all': - Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell'art. 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'.
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 (Art. 24 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo