Art. 12

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6

In vigore dal 21 feb 2018
Piano provvisorio per la protezione 1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti. 2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'. 3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonchè sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico. 4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall' e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. 5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale.
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6 (Art. 12 Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo