Art. 3

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6

In vigore dal 21 feb 2018
Tipologia delle misure 1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26. 2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.
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