Art. 9
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6
In vigore dal 21 feb 2018
Composizione della commissione centrale
e della segreteria
1. All' del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;
b) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all':
- Per le modifiche ai commi 2-bis e 2-quater dell' del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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