Accordo
Art. 7
In vigore dal 25 nov 2016
.
1. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinate in conformità alle norme nazionali.
2. L'Ammistrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente i documenti utili relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-7