Accordo
Art. 9
In vigore dal 25 nov 2016
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Le Parti contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati, cooperano, nel quadro del presente accordo, allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonché di prevenire il volume d'affari illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-9