Accordo

Art. 11

In vigore dal 25 nov 2016
. L'Amministrazione doganale di una Parte contraente, nell'ambito della propria competenza e dei propri mezzi, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, esercita una sorveglianza speciale su: a) la circolazione, in particolare in entrata nel e in uscita dal proprio territorio, di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni doganali alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente; b) ogni mezzo di trasporto e container conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'altra Parte contraente; c) la circolazione di merci segnalate o sospettate dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio del proprio Stato.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. — Testo vigente | Portale Normativo