Accordo
Art. 16
In vigore dal 25 nov 2016
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1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. I dati personali sono forniti unicamente all'Amministrazione doganale. La fornitura dei dati personali ad un'altra autorità è consentita unicamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione doganale che li fornisce.
3. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto e i risultati conseguiti.
4. Le Amministrazioni doganali adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo dall'accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-16