Accordo

Art. 18

In vigore dal 25 nov 2016
. 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali essenziali dello Stato della Parte contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto commerciale o professionale nonché un segreto d'ufficio o di Stato nel territorio dello Stato di quella Parte contraente, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti. 2. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo si notifica senza indugio all'Amministrazione doganale richiedente alla quale si comunicano i motivi per i quali si rifiuta l'assistenza. 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. Il differimento dell'assistenza deve essere motivato.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. — Testo vigente | Portale Normativo