Accordo

Art. 19

In vigore dal 25 nov 2016
. 1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi. 2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo