Accordo

Art. 15

In vigore dal 25 nov 2016
. 1. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente Accordo sono utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e dalle Amministrazioni doganali. 2. Le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo, senza il consenso scritto dell'Amministrazione doganale che le fornisce. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni concernenti infrazioni riguardanti gli stupefacenti, le sostanze psicotrope e i precursori. Tali informazioni possono essere direttamente comunicate alle altre autorità coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti. 3. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni ricevute possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione europea e ad altri Stati membri dell'Unione stessa. 4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo sono di carattere confidenziale, sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata alle mformazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore sul territorio dello Stato della Parte contraente che le ha ricevute.
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