Accordo
Art. 10
In vigore dal 25 nov 2016
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In base alla normativa vigente nei propri Stati, le Parti contraenti cooperano nell'attività di contrasto al traffico illecito di valori artistici, nel quadro del presente Accordo.
Le Parti contraenti restituiscono i pezzi di antiquariato e i beni di valore artistico a loro disposizione se esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte contraente in violazione della normativa doganale e di altro tipo.
Storico versioni
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