Accordo

Art. 10

In vigore dal 25 nov 2016
. In base alla normativa vigente nei propri Stati, le Parti contraenti cooperano nell'attività di contrasto al traffico illecito di valori artistici, nel quadro del presente Accordo. Le Parti contraenti restituiscono i pezzi di antiquariato e i beni di valore artistico a loro disposizione se esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte contraente in violazione della normativa doganale e di altro tipo.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-10

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