Accordo
Art. 5
In vigore dal 25 nov 2016
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L'Amministrazione doganale di una Parte contraente fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente tutte le informazioni utili di cui dispone relative alle infrazioni contro la legislazione doganale ed in particolare che riguardano:
a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;
b) le merci conosciute per essere oggetto di traffico illecito;
c) i mezzi di trasporto e i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;
d) nuovi metodi e mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-5