Accordo
Art. 4
In vigore dal 25 nov 2016
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Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:
a) le merci importate nel tenitorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;
b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
c) le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all'atto dell'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell'altra Parte contraente; resta inteso che si forniranno altresì informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;
d) il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte contraente sia avvenuto legalmente.
Storico versioni
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