Accordo

Art. 2

In vigore dal 25 nov 2016
. 1. Le Parti contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità alle disposizioni stabilite nel presente accordo: a) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale; c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relative all'applicazione della legislazione doganale. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente che la eseguirà sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consiglierà all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. — Testo vigente | Portale Normativo