Accordo
Art. 2
In vigore dal 25 nov 2016
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1. Le Parti contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità alle disposizioni stabilite nel presente accordo:
a) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relative all'applicazione della legislazione doganale.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente che la eseguirà sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consiglierà all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-2