Accordo

Art. 1

In vigore dal 25 nov 2016
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA COOPERAZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati le «Parti contraenti», Considerando la necessità di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi; Convinti che una più efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali può essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni e che tale scambio di informazioni si basa su precise disposizioni legislative; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli dei loro rispettivi paesi nonché il commercio legittimo; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto delle norme e disposizioni giuridiche sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti di proprietà intellettuale; Convinti che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l'esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione può essere resa più efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società; Tenuto conto delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988; Hanno convenuto quanto segue: . Ai fini del presente Accordo si intende per: 1. «Amministrazione doganale» nella Repubblica italiana l'Agenzia delle dogane italiana che si avvale del supporto tecnico della Guardia di Finanza per taluni adempimenti; e nella Repubblica di Armenia il Comitato statale delle entrate del Governo della Repubblica di Armenia. 2. «Legislazione doganale» l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dall'Amministrazione doganale di una Parte contraente relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione delle merci, comprese le disposizioni legislative e regolamentari relative alle misure di divieto, restrizione e controllo. 3. «Infrazione doganale» ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale di una Parte contraente. 4. «Amministrazione doganale richiedente», la competente Amministrazione doganale di una Parte contraente che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale. 5. «Amministrazione doganale adita» la competente Amministrazione doganale di una Parte contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale. 6. «Informazioni» i dati, i documenti, i rapporti, le loro copie autenticate o le altre comunicazioni. 7. «Dati personali» ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile. 8. «Pezzi di antiquariato e beni artistici» tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico per ciascuna delle Parti contraenti. 9. «Stupefacenti e sostanze psicotrope», le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 19 dicembre 1988. 10. «Precursori» le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle Tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 19 dicembre 1988. 11. «Consegna controllata» la tecnica intesa a consentire ad nna spedizione illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope o similari, di entrare, uscire o circolare nei territori degli Stati delle Parti contraenti, sotto il controllo delle Amministrazioni competenti delle stesse, che ne sono a conoscenza, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico illecito di queste sostanze.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-1

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