Accordo

Art. 8

In vigore dal 25 nov 2016
. In conformità del presente Accordo le Parti contraenti cooperano per semplificare i controlli doganali di trasporto merce e passeggeri, le consegne postali, per migliorare le metodologie e le modalità di detto controllo, nonché allo scopo di prevenire l'importazione, esportazione e transito illeciti di merce, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali, valori monetari attraverso i territori degli Stati delle Parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo