Accordo
Art. 8
In vigore dal 25 nov 2016
.
In conformità del presente Accordo le Parti contraenti cooperano per semplificare i controlli doganali di trasporto merce e passeggeri, le consegne postali, per migliorare le metodologie e le modalità di detto controllo, nonché allo scopo di prevenire l'importazione, esportazione e transito illeciti di merce, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali, valori monetari attraverso i territori degli Stati delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-8