Accordo
Art. 22
In vigore dal 25 nov 2016
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Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.
Le modifiche e integrazioni al presente Accordo sono redatte con protocolli separati che entreranno in vigore in conformità alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo e ne sono parte integrante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;215#art-a-22