Accordo

Art. 23

In vigore dal 25 nov 2016
. 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente. 3. I procedimenti in corso al momento della cessazione dell'Accordo sono comunque portati a termine in conformità alle disposizioni del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 in due originali, nelle lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico
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