Accordo

Art. 9

Fornitura dell'Assistenza

In vigore dal 19 ott 2016
1. L'assistenza di cui al presente Accordo viene fornita direttamente dalle Autorità doganali delle Parti. Ciascuna Autorità Doganale fornirà all'altra i riferimenti della propria struttura organizzativa a livello centrale competente ad inoltrare e ricevere richieste di assistenza per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Accordo. Le Autorità doganali delle Parti si scambieranno la lista dei funzionari in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell' del presente Accordo. Tale lista verrà tenuta aggiornata. 2. Nel caso in cui l'Autorità Doganale Adita non possa adempiere la richiesta, provvederà a trasmetterla tempestivamente all'autorità competente che la eseguirà sulla base di quanto previsto dalla propria legislazione nazionale. Provvederà, altresì, a darne notizia all'Autorità Doganale Richiedente, anche per quel che concerne la procedura da seguire dinanzi all'autorità competente. 3. Il periodo entro cui fornire una risposta ad una richiesta di assistenza è di novanta giorni lavorativi, tranne i casi di cui all'. Tale periodo può essere prorogato, nel caso di attività di assistenza particolarmente complesse, per la durata necessaria per l'Autorità Doganale Adita. Eventuali mancate risposte non possono avere effetti giuridici. La richiesta potrà essere formulata in forma elettronica, seguita da una successiva formalizzazione della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo