Accordo
Art. 6
Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale
In vigore dal 19 ott 2016
Le Autorità doganali si trasmetteranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per la corretta applicazione della Legislazione Doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonché per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale.
Queste informazioni possono riguardare:
a) le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia comprovata;
b) nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni doganali;
c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonché i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;
d) le persone note per aver commesso o sospettate di aver commesso infrazioni doganali;
e) i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte;
f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile per l'Autorità Doganale ai fini della corretta applicazione della Legislazione Doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-6