Accordo
Art. 11
Sorveglianza
In vigore dal 19 ott 2016
1. L'Autorità Doganale Adita procederà, su richiesta e nell'osservanza delle proprie disposizioni legislative ed amministrative, ad una particolare sorveglianza, fornendo all'Autorità Doganale Richiedente tutte le relative informazioni, per ciò che concerne:
a) le merci trasportate o depositate che per l'Autorità Doganale Richiedente siano utilizzate o sospettate di essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel proprio territorio;
b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Autorità Doganale Richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio delle Parti;
c) le persone che abbiano commesso o che siano sospettate di aver commesso un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte;
d) i locali che siano utilizzati o siano sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.
2. L'Autorità Doganale di una Parte può continuare ad esercitare tale sorveglianza di propria iniziativa, se ha motivo di credere che le attività pianificate, in corso di realizzazione o già realizzate sembrino costituire un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-11