Accordo

Art. 13

Assistenza Tecnica

In vigore dal 19 ott 2016
Le Autorità doganali forniranno assistenza tecnica in materia doganale attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo della specializzazione dei propri funzionari; c) lo scambio di esperti in materia doganale; d) lo scambio di informazioni relative alle procedure ed alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalità di tale controllo.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-13

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