Accordo
Art. 13
Assistenza Tecnica
In vigore dal 19 ott 2016
Le Autorità doganali forniranno assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo della specializzazione dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materia doganale;
d) lo scambio di informazioni relative alle procedure ed alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalità di tale controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-13