Accordo

Art. 12

Notifica

In vigore dal 19 ott 2016
1. Su richiesta, nell'ambito del presente Accordo, l'Autorità Doganale Adita adotterà tutte le misure necessarie per notificare ad una persona, residente o domiciliata nel proprio territorio, qualsiasi decisione che la riguardi e che sia stata adottata dall'Autorità Doganale Richiedente in applicazione della propria Legislazione Doganale. 2. Tale notifica verrà eseguita in conformità con le procedure applicabili dall'Autorità Doganale Adita, concernenti atti amministrativi di natura simile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo