Accordo
Art. 16
Uso delle Informazioni
In vigore dal 19 ott 2016
1. Qualsiasi informazione ricevuta in base al presente Accordo sarà utilizzata unicamente dalle Autorità doganali delle Parti.
2. L'informazione ricevuta nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dal presente Accordo può essere comunicata ad organi diversi da quelli previsti nell'Accordo stesso solo se l'Autorità Doganale che l'ha fornita vi acconsenta espressamente e sempre che la legislazione della Parte che l'ha ricevuta non vieti tale comunicazione.
3. L'informazione ricevuta non sarà utilizzata per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, a meno che l'Autorità Doganale che l'ha fornita non lo autorizzi per iscritto.
4. Le restrizioni previste ai punti 1, 2 e 3 di questo articolo non saranno applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a Stupefacenti e Sostanze Psicotrope e loro precursori.
5. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni ricevute possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione Europea ed agli Stati membri dell'Unione stessa, dovendo, tuttavia, previamente informare l'Autorità Doganale degli Stati Uniti Messicani.
6. Qualsiasi informazione comunicata ai sensi del presente Accordo verrà trattata come confidenziale e godrà, quantomeno, di un livello equivalente di protezione e riservatezza accordato allo stesso tipo di informazioni, dalle disposizioni normative ed amministrative nazionali vigenti nella Parte che l'ha ricevuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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