Accordo

Art. 21

Risoluzione delle Controversie

In vigore dal 19 ott 2016
1. Qualsiasi controversia che sorga dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo verrà risolta di comune accordo tra le Autorità doganali delle Parti. 2. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno regolate per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-21

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