Accordo
Art. 19
Costi
In vigore dal 19 ott 2016
1. Le Parti rinunceranno al rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per i costi relativi a esperti, testimoni, traduttori ed interpreti non dipendenti delle Autorità doganali delle Parti.
2. Nei casi in cui, per dar seguito ad una richiesta, è necessario incorrere in spese eccezionali e straordinarie, le Autorità doganali si consulteranno per stabilire i termini e le condizioni secondo cui la richiesta sarà eseguita, nonché le modalità con cui tali spese saranno prese in carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-19