Accordo
Art. 23
Entrata in Vigore e Denuncia
In vigore dal 19 ott 2016
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la ricezione delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Le Parti, su richiesta o di comune accordo, possono modificare il presente Accordo. Le eventuali modifiche o aggiunte saranno redatte con Protocolli separati che entreranno in vigore in conformità alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo e ne saranno parte integrante una volta espletate dette procedure.
3. Il presente Accordo sarà concluso per una durata illimitata, ma ogni Parte può denunciarlo in qualunque momento attraverso notifica scritta per via diplomatica, trasmessa all'altra Parte. La denuncia entrerà in vigore tre mesi dopo la data della notifica e non avrà effetto sulle attività in corso alla data della denuncia.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.
Fatto a Roma, il giorno ventiquattro ottobre 2011 in due originali, nelle lingue italiano, spagnolo e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Tuttavia, in caso di difformità di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana degli Stati Uniti Messicani
(Firma) (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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