Accordo
Art. 18
Deroghe all'assistenza
In vigore dal 19 ott 2016
1. Qualora l'Autorità Doganale Adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranità del suo Paese, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale secondo la propria legislazione nazionale, oppure possa rivelarsi incompatibile con le proprie disposizioni legislative ed amministrative, può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente ovvero a determinate condizioni.
2. Quando l'Autorità Doganale di una Parte inoltra una richiesta cui essa stessa non potrebbe dar seguito, segnalerà tale circostanza nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Autorità Doganale Adita.
3. L'Autorità Doganale Adita può differire l'assistenza se questa interferisce con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso, in questo caso, l'Autorità Doganale Adita consulterà l'Autorità Doganale Richiedente per determinare se l'assistenza può essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Autorità Doganale Adita.
4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Autorità Doganale Richiedente verrà informata quanto prima e indicando i motivi del rifiuto o del rinvio.
Storico versioni
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