Accordo

Art. 15

Esperti e Testimoni

In vigore dal 19 ott 2016
1. L'Autorità Doganale Adita, previa richiesta scritta dell'Autorità Doganale Richiedente, può autorizzare i propri funzionari a rendere, in qualità di esperti o di testimoni, dichiarazioni dinanzi ai tribunali situati nel territorio dell'Autorità Doganale Richiedente, in procedimenti relativi ad infrazioni doganali. 2. La richiesta di comparizione presentata da una Parte dovrà indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario dovrà rendere tali dichiarazioni. L'Autorità Doganale Adita rilascerà apposita autorizzazione scritta, specificando i termini in base ai quali il proprio funzionario può rendere le sue dichiarazioni. 3. I funzionari autorizzati a tal fine compariranno in qualità di esperti o testimoni in merito a fatti da essi accertati durante il loro servizio.
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