Accordo
Art. 4
Assistenza Spontanea
In vigore dal 19 ott 2016
L'Autorità Doganale di una Parte dovrà, nei limiti del possibile, fornire assistenza, senza indugio e di propria iniziativa, nei casi in cui venga messa in pericolo o si possa causare un danno sostanziale all'economia, alla salute e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale, o a qualsiasi altro interesse essenziale dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-4