Accordo
Art. 5
Scambio di Informazioni
In vigore dal 19 ott 2016
1. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza:
a) l'autenticità e veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorità doganali;
b) l'autenticità e veridicità dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorità doganali;
c) la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce;
d) le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti;
e) le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti;
f) i dati statistici riguardanti le attività doganali.
2. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente:
a) ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori;
b) al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
c) alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
d) ai traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
e) al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-5