Accordo

Art. 5

Scambio di Informazioni

In vigore dal 19 ott 2016
1. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza: a) l'autenticità e veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorità doganali; b) l'autenticità e veridicità dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorità doganali; c) la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce; d) le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti; e) le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti; f) i dati statistici riguardanti le attività doganali. 2. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente: a) ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori; b) al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica; c) alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale; d) ai traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico; e) al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo