Accordo
Art. 2
Campo d'Applicazione
In vigore dal 19 ott 2016
1. Le Parti, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Autorità doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della Legislazione Doganale e di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, nonché per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale.
2. Nel quadro del presente Accordo, le Parti forniranno tutta l'assistenza in conformità alle disposizioni legislative e amministrative di ciascuna Parte e nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Autorità Doganale.
3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale e non copre l'assistenza in materia penale; inoltre non modifica gli accordi già conclusi o la prassi in uso tra le Parti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa.
4. Le disposizioni di cui al presente Accordo non comportano il diritto per nessuna persona di ostacolare l'esecuzione di una richiesta d'assistenza.
5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di Legislazione Doganale che derivano alla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;188#art-a-2