Accordo

Art. 3

Forma e Contenuto della Richiesta di Assistenza

In vigore dal 19 ott 2016
1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da tutta la documentazione e le informazioni che si ritengano utili per dar seguito alla richiesta. 2. Le richieste sono presentate nella lingua della Parte richiedente e includeranno una traduzione in lingua inglese. Tutti i documenti che accompagnano tali richieste saranno tradotti in lingua inglese. 3. Le richieste formulate in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo dovranno contenere le seguenti informazioni: a) il nome dell'Autorità Doganale Richiedente; b) la natura del procedimento; c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta; d) un breve resoconto della questione e le disposizioni normative ed amministrative applicabili; e) nomi e indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se noti. 4. Quando l'Autorità Doganale Richiedente chiede che si segua un procedimento in particolare, l'Autorità Doganale Adita darà seguito alla richiesta nel rispetto della propria legislazione in vigore.
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