Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

In vigore dal 3 ago 2016
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.
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