Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

In vigore dal 3 ago 2016
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico. 2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di Polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tda-15

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