Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 17

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

In vigore dal 3 ago 2016
Perquisizioni, Sequestri e Confisca 1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per verificare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato. 2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato, in conformità all' del presente Trattato. 3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi. 4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.
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Perquisizioni, Sequestri e Confisca (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo