Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 22
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali
In vigore dal 3 ago 2016
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali
1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tda-22