Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 21
Scambio di Informazioni sulla Legislazione
In vigore dal 3 ago 2016
Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tda-21