Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 24

Riservatezza

In vigore dal 3 ago 2016
Riservatezza 1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere egualmente esecuzione. 2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tda-24

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