Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 26

Soluzione delle Controversie

In vigore dal 3 ago 2016
Soluzione delle Controversie 1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali. 2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tda-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo