Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 3 ago 2016
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 luglio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-rd-4

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Entrata in vigore (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo