Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 3 ago 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall', paragrafo 1, del Trattato di cui all', comma 1, lettera a), e dall', paragrafo 1, del Trattato di cui all', comma 1, lettera b), della presente legge.
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