Trattato di estradizione
Art. 1
Obbligo di Estradare
In vigore dal 3 ago 2016
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati «Parti Contraenti», desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,
hanno stabilito quanto segue:
Obbligo di Estradare
Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
Storico versioni
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