Trattato di estradizione

Art. 1

Obbligo di Estradare

In vigore dal 3 ago 2016
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo qui di seguito denominati «Parti Contraenti», desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito quanto segue: Obbligo di Estradare Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147#art-tde-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo